Art. 5.
(Attività contrattuale).

      1. Gli organi della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, svolgono le attività contrattuali in modo esclusivo per il personale rappresentato.
      2. I comandi corrispondenti sono tenuti a fornire i mezzi e gli strumenti necessari affinché gli organi della rappresentanza dei militari possano compiere le attività contrattuali nel modo più efficace e completo.
      3. Le sezioni autonome di Forza armata, di Arma o di Corpo armato del COCER interforze, preso atto delle deliberazioni in materia dei COBAR, riunite

 

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in specifica sessione, sentiti i consigli di comparto e di categoria, presentano distintamente, entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione la propria piattaforma contrattuale per la definizione e il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato.
      4. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in sede di contrattazione e sulla base delle piattaforme contrattuali presentate ai sensi del comma 3 predispone una piattaforma comune per le Forze armate, Armi e Corpi armati.